Descrizione
Si rende noto che, in applicazione del D.L. n. 1/2022, a decorrere dal 1° febbraio e fino al 31 marzo 2022, l’accesso agli uffici pubblici è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso di certificazione verde COVID-19 BASE (cd. GREEN PASS BASE) attestante una delle seguenti condizioni:
avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo;
avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;
effettuazione di test antigenico rapido o molecolare, quest’ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute, con esito negativo al virus SARSCoV-2;
avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo.
Chi non ne è in possesso, non potrà accedere agli uffici.
La normativa richiamata prevede alcune eccezioni per le quali non è invece richiesto il possesso di una delle certificazioni verdi Covid-19 e precisamente nelle seguenti situazioni:
– per esigenze di sicurezza (uffici aperti al pubblico delle Forze di polizia locali per attività istituzionali indifferibili, prevenzione e repressione degli illeciti);
– per esigenze di giustizia (uffici dei servizi sociosanitari esclusivamente per la presentazione indifferibile e urgente di denunzie da parte di soggetti vittime di reati o di richieste di interventi giudiziari a tutela di persone minori di età o incapaci, nonché per consentire lo svolgimento di attività di indagine o giurisdizionale per le quali è necessaria la presenza della persona convocata).